La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2022, ha accolto il ricorso presentato dagli Avv.ti Francesco e Antonio Mancini ed ha annullato l’avviso pagamento TARI emesso nei confronti di una società esercente attività industriale di produzione di tessuti. La ricorrente ha invocato l’esenzione dal tributo per le superficie non assoggettabili al rifiuto, dando prova che nelle aree operative di produzione e magazzini si producono in via esclusiva rifiuti speciali, nocivi o tossici, derivanti dalle lavorazioni industriali, che l’azienda provvede direttamente a raccogliere e smaltire, a proprie spese, tramite una società specializzata.
A tal fine, la ricorrente ha prodotto il contratto di affidamento del servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, i formulari, i MUD e le fatture relative allo smaltimento per l’anno in contestazione.
Il Giudice di primo grado ha dunque accolto la tesi dello Studio Mancini sulla scorta della normativa riprodotta in tema di TARI, ex art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013, nonché del Regolamento comunale, che escludono dalla determinazione delle superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa, quella parte delle stesse “dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado ha precisato che, per ottenere l’esenzione per alcune aree occupate o detenute, occorre che siano soddisfatte due condizioni: che nelle aree si producano rifiuti speciali e che al loro smaltimento provveda a proprie spese il produttore dei rifiuti medesimi, sempreché nel luogo di produzione non avvenga un servizio di raccolta e smaltimento pubblico.
Per tali motivi, il Collegio di prime cure ha ritenuto provato che le aree adibite alla produzione, come da planimetrie versate in atti, producono rifiuti speciali smaltiti a proprie spese dalla ricorrente e per l’effetto ha deciso per l’annullamento dell’atto impugnato.