La “prepossidenza” di un’abitazione inidonea non ostacola l’agevolazione prima casa se si effettua un nuovo acquisto.
La Suprema Corte di Cassazione, con due sentenze gemelle nn. 18091 e 18092, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Mancini e, di conseguenza, ha cassato la decisione della C.T.R. che aveva revocato i benefici a un contribuente già proprietario di altro immobile nello stesso Comune – danneggiato dal sisma del 2002 – ritenendo irrilevante la invocata inagibilità dell’abitazione.
La Corte di legittimità ha ribadito che la nozione di “casa di abitazione” deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Pertanto “non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” e che, alla luce dei principi affermati con l’ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale, l’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.