Il Collegio di Garanzia del Coni accoglie il ricorso presentato dallo studio Mancini e dichiara non dovute le somme rivendicate dal calciatore in applicazione del protocollo di intesa siglato dalla Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Calciatori.
Riformando la decisione assunta dagli organi di giustizia federale, il Collegio di Garanzia Coni è intervenuto affermando che la disposizione contenuta nel Protocollo d’intesa (art. 3, lett. a) impone di riconoscere al calciatore una somma pari all’80% dell’importo netto previsto nell’accordo economico, sicché tale percentuale non può essere calcolata sull’importo lordo indicato nell’accordo, bensì va determinata sulla somma risultante all’esito delle ritenute operate in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso di specie è emerso che la società ricorrente avesse già versato all’atleta una somma superiore a quella prevista dal Protocollo d’intesa, pertanto nulla poteva essere ulteriormente preteso quale corrispettivo per l’attività sportiva dilettantistica interrotta a seguito della sopraggiunta situazione emergenziale sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19.