L’innovativa sentenza del Tar della Campania che ha accolto le ragioni degli avvocati Francesco e Antonio Mancini
Con una innovativa sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, è stato annullato il provvedimento di blocco dell’immatricolazione dell’auto a carico di un cittadino molisano la cui auto era stata immatricolata da operatori molisani implicati in una nota indagine (ancora in corso) legata all’evasione di Iva. L’uomo era rappresentato dinanzi al Tar dai legali Franco e Antonio Mancini i quali hanno presentato ricorso contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Provinciale Motorizzazione di Napoli, Agenzia Entrate – Roma (in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11); Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno (in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio).
La vicenda è legata alla maxi inchiesta (poi suddivisa in due tronconi) condotta dalla Polizia di Stato e dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso, relativa a reati tributari, falsi ed altro legati all’importazione dall’estero e vendita di veicoli usati, per i quali in modo metodico veniva evasa l’IVA e le conseguenti imposte sui redditi.
In sostanza l’autovettura era stata acquistata e pagata dal molisano (rappresentato dai legali Francesco e Antonio Mancini) in Italia “presso un operatore commerciale a seguito di una precedente compravendita intracomunitaria occultata all’Erario, ragion per cui l’autoveicolo avrebbe dovuto essere assoggettato ad I.V.A. in Italia, con versamento dell’imposta all’atto dell’immatricolazione a mezzo modulo F24”.
Invece era stata prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui era stato “falsamente attestato di non aver effettuato alcun versamento I.V.A. perché non dovuta e che il veicolo sarebbe stato acquistato direttamente in Germania dal ricorrente”.
«È fondato il motivo di gravame – si legge nella sentenza a firma del presidente Veneziano e dell’estensore Di Vita – con cui si lamenta l’illegittimità dell’azione amministrativa per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990. Colgono nel segno anche le censure con cui si deduce il difetto di istruttoria, l’insufficienza e l’illogicità della motivazione. Ed invero, l’avversata attività amministrativa si fonda, oltre che sulla natura mendace della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante firma del ricorrente circa l’acquisto diretto del veicolo proveniente dalla Germania, su una presunta evasione I.V.A. che, tuttavia, non è stata accertata e contestata nelle forme rituali dall’Agenzia delle Entrate. Difatti – continua ancora la sentenza – non è stato notificato alcun avviso di accertamento avverso il quale l’istante avrebbe potuto esperire gli ordinari strumenti di tutela innanzi al giudice tributario e, inoltre, non si è tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente che sostiene di aver versato al proprio fornitore l’I.V.A. dovuta, come indicato in fattura…». Per questi motivi, come detto, il tribunale amministrativo della Campania ha annullato il provvedimento accogliendo così le tesi presentate dagli avvocati Franco e Antonio Mancini.
Articolo dal sito https://quotidianomolise.com/ dell’11 febbraio 2020