Il Tribunale di Larino, sezione lavoro, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una lavoratrice dipendente, disabile e caregiver, che aveva impugnato il provvedimento di distacco adottato dal datore di lavoro, ordinando a quest’ultimo di reintegrare la lavoratrice nella sede di lavoro a cui era originariamente adibita.
La donna, difesa dall’Avv. Antonio Mancini (in foto), del Foro di Campobasso, era stata distaccata da qualche mese, senza il suo preventivo consenso, presso un’altra filiale facente parte della medesima azienda. Sennonché, la lavoratrice aveva lamentato che la nuova sede di lavoro risultava essere più distante dal precedente ufficio e che, in considerazione delle proprie irreversibili condizioni di salute, era impossibile da raggiungere con i mezzi pubblici.
Il Giudice del lavoro, sentite le parti, ha ritenuto che il distacco fosse effettivamente lesivo dei principi posti a garanzia e tutela della parità di trattamento delle persone con disabilità, alle quali è riconosciuto il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferite in altra sede senza il loro consenso.
Il Tribunale di Larino, quindi, ha ritenuto sussistenti le evidenti difficoltà della lavoratrice nel raggiungere l’ufficio distaccatario e, al contempo, i gravi pregiudizi alla salute – nell’ottica di tutela di un diritto costituzionalmente garantito – che la disabile avrebbe dovuto subire in considerazione della propria vita personale e familiare.
Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione da parte del difensore e della lavoratrice, la quale potrà tornare nella sede di lavoro prescelta.