Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno.
Con siffatta motivazione la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avanzato dallo studio Mancini e, per l’effetto, ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso riformando la decisione assunta dal Giudice del gravame che, in precedenza, aveva respinto la domanda proposta in primo grado intesa al riconoscimento giudiziale dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, sul rilievo che l’accettazione, da parte dell’istante, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato dovesse equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del predetto requisito.
La Corte di legittimità, in aderenza ai precedenti arresti giurisprudenziali, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dall’Avv. Mancini, il quale aveva criticato le conclusioni a cui era pervenuta la Corte territoriale, laddove ha affermato che il comportamento dell’interessato – che non ha richiesto al coniuge l’integrazione dell’assegno di mantenimento – non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla l. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6.
Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell’ordinamento l’ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell’astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell’obbligo del richiedente l’assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell’accesso al diritto, né ai fini della misura dell’assegno sociale.
In definitiva – conclude la Suprema Corte di Cassazione – la Corte d’appello avrebbe dovuto dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all’atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno successivo), anziché attribuire rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia.