di Antonio Mancini.
In vista della prossima, seppure parziale, riapertura del 4 maggio 2020, il Governo, di intesa con le Parti sociali, ha integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020, finalizzato al contrasto e al contenimento, negli ambienti di lavoro, della diffusione del coronavirus.
Il documento, composto di 13 punti, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
La prosecuzione delle attività produttive può, infatti, avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione (in primo luogo l’informazione, le modalità di ingresso in azienda, la pulizia e sanificazione dei locali). La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri appropriati livelli di salvaguardia determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In questa prospettiva, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 149 del 20 aprile 2020, ha spiegato come si svolgeranno, da parte dei propri Ispettori, le attività di controllo nelle Aziende che hanno potuto proseguire – o che potranno riprendere – la produzione perché in possesso di specifici codici Ateco. Le verifiche sono finalizzate ad accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha stabilito che «il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro potendosi avvalere anche del personale ispettivo della azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro».
Al fine di uniformare la particolare tipologia di attività ispettiva, la Circolare è corredata di 6 allegati, tra i quali merita attenzione quello relativo alle linee guida delle verifiche sul “protocollo di contagio”.
L’attività sarà svolta dagli Ispettori del lavoro, preferibilmente su base volontaria, mediante il corretto uso di tutti i dispositivi di protezione individuale e preceduta da apposita informazione e formazione sui rischi connessi all’emergenza epidemiologica e sull’uso dei Dpi.
Al fine di facilitare e meglio indirizzare gli accertamenti, la nota dell’Inl reca, tra gli allegati, il modello di verbale di verifica nonché il modello “check list”, che ne farà parte integrante, contenente tutte le procedure organizzative e gestionali, oggetto del protocollo, adottate od omesse dall’azienda ispezionata.
Qualora gli ispettori dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo, non dovranno comminare una sanzione al datore di lavoro ma dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture, l’esito degli accertamenti (verbale di accesso e check list compilata), ricapitolando le omissioni/difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
In pratica, sulla base di tale segnalazione sarà la Prefettura ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.
Si suggerisce, infine, nelle imprese dotate di modello 231, di adattare anche i Protocolli di gestione dei rischi da reato previsti dal decreto legislativo 231/2001, in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche, i quali dovranno essere opportunamente riorientati, partendo dal rischio sanitario.
Qui, infatti, può annidarsi l’eventualità di reati in materia di sicurezza sul lavoro (per esempio come conseguenze della mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i dipendenti), quali l’omicidio colposo o le lesioni (gravi o gravissime) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza.
Di conseguenza, gli Organismi di Vigilanza di cui al D.lgs. n. 231/2001 dovranno porre al centro delle loro attività di controllo il nuovo quadro degli adempimenti imposti o suggeriti dall’emergenza sanitaria, tenuto conto, peraltro, che, come la cronaca giudiziaria insegna, la magistratura ha acceso i riflettori sulle capacità di prevenzione e gestione dei rischi sanitari.